Filiere di Puglia (SRD13): il bando da 40 milioni per la trasformazione dei prodotti agricoli
Quaranta milioni di euro sul tavolo. Contributo a fondo perduto fino al 50% per chi trasforma e commercializza prodotti agricoli in Puglia. E una finestra che si chiude il 16 luglio 2026. Il bando “Filiere di Puglia” — nome commerciale dell’Intervento SRD13 del CSR Puglia 2023-2027 — è uno degli strumenti più pesanti messi in campo dalla Regione per il comparto agroalimentare di questo ciclo di programmazione.
In questa guida trovi tutto quello che serve per capire se la tua impresa rientra: chi può fare domanda, quanto si ottiene davvero, quali spese passano e quali no, come si costruisce il punteggio in graduatoria e — soprattutto — le scadenze operative reali. I dati che leggi qui sono presi dal testo consolidato dell’Avviso, approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 31 del 15 maggio 2026, che ha sostituito integralmente la prima versione di aprile.
In sintesi
Cosa: contributo in conto capitale per investimenti in trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Quanto: 50% per le PMI, 25% per le grandi imprese. Spesa minima 200.000 €, massimo 4 milioni di € per beneficiario.
Dotazione: 40 milioni di euro.
Chi: imprese singole o associate del settore agroalimentare pugliese — caseifici inclusi per la prima volta.
Quando: domande fino al 16 luglio 2026 (con scadenze intermedie a inizio luglio).
Cos’è il bando Filiere di Puglia e cosa finanzia
L’Intervento SRD13 si chiama, per esteso, “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. Fa parte del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Puglia 2023-2027, lo strumento regionale con cui passano i fondi europei FEASR della nuova PAC. La regìa è della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, mentre l’Organismo Pagatore è AGEA.
L’obiettivo dichiarato è rafforzare la competitività del sistema agroalimentare regionale. Tradotto in pratica: aiutare chi lavora, trasforma, conserva, confeziona e vende prodotti agricoli a modernizzare gli impianti, ridurre i costi energetici e aumentare il valore aggiunto delle produzioni pugliesi.
Il bando si articola su due Azioni, che possono essere attivate anche insieme nella stessa domanda.
Azione 1 – Modernizzazione dei processi produttivi e gestionali
È il cuore dello strumento. Finanzia gli investimenti materiali e immateriali che migliorano i processi di trasformazione e commercializzazione: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento. In concreto, parliamo di ammodernamento o ampliamento dei capannoni produttivi, acquisto di macchinari e linee di lavorazione, impianti, attrezzature.
Azione 2 – Energia da fonti rinnovabili per autoconsumo
Qui si finanziano gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili — eolico, solare, biogas, biomassa — destinati esclusivamente all’autoconsumo aziendale, oltre ai sistemi di recupero del calore. Attenzione ai limiti tecnici: la capacità produttiva non può superare 1 MWe per gli impianti elettrici e 3 MWt per quelli termici, e deve essere commisurata al fabbisogno energetico totale dell’azienda. Gli impianti a biomassa per la produzione elettrica devono funzionare in assetto cogenerativo, con recupero di almeno il 15% di energia termica.
Un punto che genera spesso confusione: il prodotto finale può anche non rientrare nell’Allegato I del TFUE — cioè può essere un prodotto “non agricolo” in senso tecnico — purché derivi da materie prime agricole ammissibili. Restano fuori, in ogni caso, i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Chi può accedere: beneficiari e requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda le imprese singole o associate che operano nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato. Sono ammesse sia le PMI sia le grandi imprese — con aliquote diverse, lo vedremo tra poco.
La novità di questa edizione, sottolineata dalla stessa Regione, è l’ingresso esplicito dei caseifici tra i beneficiari: una prima assoluta per la misura, pensata per un comparto — quello lattiero-caseario — considerato strategico ma storicamente penalizzato negli investimenti strutturali.
Detto chi può entrare, vediamo chi resta fuori. La normativa fissa una serie di requisiti soggettivi che vanno rispettati tutti, pena l’inammissibilità della domanda.
| Requisito | Cosa significa in pratica |
|---|
| Settore ammesso | Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli (Allegato I TFUE), esclusi pesca e acquacoltura. |
| Impresa non in difficoltà | Esclusione delle imprese in difficoltà ai sensi del Reg. UE 2472/2022. |
| Regolarità contributiva | DURC regolare. In caso di irregolarità si possono avere 60 giorni per sanare prima dell’esclusione. |
| Assenza di condanne | Nessuna condanna definitiva per reati che escludono dagli appalti pubblici, frodi alimentari o frodi ai danni dei fondi UE. |
| Sicurezza sul lavoro | Nessuna grave infrazione accertata in materia di salute, sicurezza e contrasto al lavoro irregolare. |
| Situazione concorsuale | Non in liquidazione giudiziale o concordato (salvo concordato in continuità aziendale). |
| Aiuti pregressi | Nessuna decadenza con revoca e mancata restituzione di aiuti negli ultimi 5 anni. |
C’è poi un vincolo che merita attenzione per chi è anche produttore agricolo primario. Se l’impresa coltiva e trasforma in proprio, l’attività di trasformazione/commercializzazione deve riguardare in misura prevalente — almeno il 66% della materia prima utilizzata — prodotti conferiti o acquistati da soggetti terzi. E in tutti i casi, almeno il 10% della materia prima da terzi deve provenire da produttori agricoli singoli o associati ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. È una logica precisa: l’investimento deve generare ricadute sui produttori agricoli di base, non solo sull’azienda che trasforma.
Quanto si ottiene: importi, aliquote e regime di aiuto
Il sostegno è una sovvenzione in conto capitale — un rimborso, cioè, dei costi ammissibili effettivamente sostenuti. Non un prestito, non una garanzia. Fondo perduto vero.
Le aliquote: 50% per le PMI, 25% per le grandi imprese
L’intensità dell’aiuto cambia in base alla dimensione dell’impresa, secondo la classificazione europea:
| Tipo di impresa | Aliquota massima | Unit Amount SIAN |
|---|
| Piccola e media impresa (PMI) | 50% della spesa ammissibile | SRD13-PUG-01 |
| Grande impresa | 25% della spesa ammissibile | SRD13-PUG-02 |
Sui limiti di spesa, i numeri da tenere a mente sono tre. La spesa ammissibile complessiva non può essere inferiore a 200.000 € (comprensiva delle spese generali): sotto questa soglia non si entra nemmeno. All’estremo opposto, c’è un tetto di 4.000.000 € per singola operazione di investimento, e lo stesso tetto di 4 milioni vale come limite massimo riconoscibile per ciascun beneficiario sull’intero periodo di programmazione 2023-2027 — eventuali trascinamenti dalla vecchia programmazione inclusi.
Esempio numerico
Una PMI casearia che presenta un progetto da 1.000.000 € di spesa ammissibile può ottenere fino a 500.000 € di contributo a fondo perduto (50%). La parte restante resta a carico dell’impresa, anche tramite finanziamento bancario. Se quel finanziamento copre almeno il 75% della quota privata ed è già deliberato dalla banca al momento della domanda, si guadagnano anche 10 punti preziosi in graduatoria.
De minimis o art. 42 TFUE? Dipende dal prodotto finale
Qui c’è la distinzione tecnica più importante dell’intero bando, e va capita bene perché cambia i massimali.
- Prodotto finale che rientra nell’Allegato I del TFUE (per esempio: olio, formaggi, vino, conserve di ortofrutta, prodotti a base di carne): il sostegno è concesso ai sensi dell’art. 42 del TFUE, regime agricolo. In questo caso non si applica il tetto de minimis.
- Prodotto finale che NON rientra nell’Allegato I (cioè quando la trasformazione genera un prodotto “non agricolo”): si applica il regime de minimis del Reg. UE 2023/2831. Qui il contributo pubblico complessivo non può superare 300.000 € per “impresa unica” nell’arco di tre anni, calcolati su base mobile.
Il massimale de minimis vigente è quindi di 300.000 €, non i vecchi 200.000 € del precedente regolamento. E si calcola sul concetto di “impresa unica”, che comprende tutte le imprese collegate a monte e a valle. Se in fase istruttoria emerge un superamento del plafond, l’importo concedibile viene rideterminato in contraddittorio con il richiedente.
Spese ammissibili e non ammissibili
Sapere cosa il bando paga — e cosa no — è metà del lavoro. Un progetto pieno di voci inammissibili rischia non solo di perdere quella spesa, ma di compromettere l’intera operazione.
Cosa è ammissibile
| Categoria | Dettaglio e vincoli |
|---|
| Opere edili e immobili | Costruzione, acquisizione (anche in leasing), ristrutturazione, recupero e ampliamento di immobili destinati a stoccaggio, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione. L’ampliamento è ammesso solo come piccoli volumi adiacenti, strettamente funzionali al potenziamento della capacità produttiva. |
| Nuove strutture (comparti specifici) | Solo per ortofrutticolo, floricolo e zootecnico (latte) è ammessa la realizzazione di nuove strutture, incluso l’acquisto del terreno purché non superi il 10% del costo totale. |
| Acquisto immobili | Ammesso (esclusi i terreni), entro il 30% del costo totale, con prezzo inferiore al costo di ricostruzione e non superiore al valore di mercato, e a condizione che l’immobile non abbia ricevuto aiuti pubblici nei 10 anni precedenti. |
| Macchinari e impianti | Acquisto o leasing di macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti nuovi, inclusa la messa in opera. |
| Impianti energetici (Azione 2) | Fonti rinnovabili per autoconsumo, entro 1 MWe / 3 MWt, con i vincoli di sostenibilità della Direttiva UE 2018/2001. |
| Spese generali | Progettazione, studi di fattibilità, onorari tecnici, consulenze, spese bancarie e legali, garanzie fideiussorie. Ammesse se sostenute fino a 24 mesi prima della domanda. |
Cosa NON è ammissibile
L’elenco delle esclusioni è altrettanto importante. Tra le voci che restano fuori:
- investimenti di mera sostituzione (un bene sostituito con uno equivalente, senza miglioramenti tecnologici, di costo o ambientali);
- acquisto di beni e materiali usati;
- interventi di semplice ristrutturazione o completamento di fabbricati già in corso di realizzazione;
- beni non durevoli o a ciclo breve — e qui il bando è esplicito: niente cassoni, cassette e simili;
- acquisto di terreni (salvo le eccezioni per ortofrutticolo, floricolo e zootecnico-latte);
- IVA recuperabile, anche se non effettivamente recuperata;
- oneri dei contratti di leasing (interessi, margini del concedente, spese assicurative);
- lavori in economia e spese non giustificate da fatture quietanzate.
📌 La regola sulla congruità della spesa. Per le opere edili la spesa va determinata con il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Puglia 2025, corredata da computo metrico estimativo. Per le voci non riconducibili a opere edili servono almeno tre preventivi comparabili da fornitori diversi, da gestire obbligatoriamente attraverso la funzionalità dedicata del portale SIAN (“Gestione preventivi per Domanda di Sostegno”). Le spese a preventivo non gestite in questa modalità dematerializzata sono considerate inammissibili. Senza eccezioni.
Come si vince: i criteri di selezione e il punteggio in graduatoria
Filiere di Puglia non è uno sportello “primo arrivato, primo servito”. È una graduatoria unica regionale, costruita su un punteggio massimo di 100 punti. Per essere ammissibili serve un punteggio minimo di 30 punti; sotto quella soglia la domanda è esclusa, a prescindere dalle risorse disponibili. In caso di parità, vince chi chiede meno contributo.
Il punteggio si distribuisce su sette principi. Ecco come pesano davvero.
| Principio | Cosa premia | Punti max |
|---|
| P1 – Finalità | Progetti che combinano Azione 1 e Azione 2 (con almeno una al 10% dell’investimento) | 5 |
| P2 – Comparto | Oleario (7), Zootecnico latte e carne (6), Ortofrutticolo (5), Vinicolo (4), Cerealicolo (3), Floricolo (1) | 7 |
| P3 – Localizzazione | Aree Natura 2000, Aree Protette, Aree D, Zona Xylella, Zone montane/svantaggiate (2 punti ciascuna) | 10 |
| P4 – Soggetto richiedente | Biologico, DOP/IGP, certificazioni ambientali/energetiche/di processo, OP e cooperative, Rete del lavoro agricolo di qualità | 48 |
| P6 – Collegamento con altri interventi | Cooperative/OP con soci che hanno già partecipato ad altri bandi SRA/SRD del CSR | 5 |
| P7 – Caratteristiche del progetto | Cantierabilità immediata (15), iter avviato (5); deliberazione bancaria ≥75% quota privata (10) o volume sotto 500.000 € (5) | 25 |
Salta all’occhio una cosa: quasi metà del punteggio — 48 punti su 100 — sta nel Principio 4, cioè nelle caratteristiche del soggetto. Le certificazioni pesano in modo scalare: il possesso di una sola certificazione tra quelle elencate vale, ma chi ne ha almeno quattro arriva a 10 punti su quella singola voce. Biologico, DOP, IGP, certificazioni di parità di genere, ISO ambientali ed energetiche: chi ci ha già investito parte avvantaggiato. Il Principio 5 (dimensione economica), invece, è stato dichiarato non applicabile.
Il messaggio strategico è chiaro. Un progetto vincente non è solo un buon investimento: è un investimento ben posizionato in un comparto premiato (oleario e caseario su tutti), su un’azienda certificata, cantierabile da subito e con la copertura finanziaria già deliberata in banca.
Come e quando fare domanda: SIAN, EIP e le scadenze di luglio 2026
La domanda di sostegno (DdS) è interamente dematerializzata e passa per due portali: il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale, www.sian.it) per la domanda vera e propria, e la piattaforma regionale E.I.P. (www.pma.regione.puglia.it) per l’Elaborato Informatico Progettuale e il caricamento dei documenti. A compilare la domanda possono essere solo i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o liberi professionisti abilitati incaricati dall’impresa.
Il percorso si compone di sette operazioni, da eseguire in ordine cronologico e tutte obbligatorie a pena di esclusione: aggiornamento del fascicolo aziendale, autorizzazioni e accreditamenti ai portali, delega al tecnico, redazione dell’EIP, compilazione e rilascio della DdS sul SIAN, caricamento della documentazione finale, trasmissione dell’attestato di invio.
E le scadenze? Le riassumo, perché sono articolate su tre date diverse e qui un errore costa l’intera domanda.
| Operazioni | Termine ultimo |
|---|
| Operazioni 2 e 3 (autorizzazioni, accreditamenti, deleghe) | giovedì 2 luglio 2026 |
| Operazione 4 (redazione EIP) | giovedì 9 luglio 2026, ore 11:59:59 — ma dal 7 luglio è consentito solo il completamento di EIP già avviati, non la creazione di nuovi |
| Operazioni 5, 6 e 7 (rilascio DdS, documenti, trasmissione) | giovedì 16 luglio 2026, ore 11:59:59 |
Operativamente, secondo l’annuncio regionale, le domande si presentano a partire dal 26 maggio 2026. La data che conta per chiudere tutto è comunque il 16 luglio. Tradotto in pianificazione: chi inizia a muoversi a inizio luglio rischia di non fare in tempo a costruire un EIP solido. Il vincolo del 7 luglio sulla creazione di nuovi EIP è una trappola classica — non si può aprire un nuovo progetto a ridosso della scadenza.
Una volta ammessi, il progetto va concluso entro 24 mesi dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento. È consentito l’avvio anticipato dei lavori anche prima della fine dell’istruttoria, ma a totale rischio dell’impresa: se l’esito è negativo, quelle spese restano a carico tuo. Sul fronte erogazioni, sono previste domande di pagamento a titolo di anticipo (con garanzia fideiussoria pari al 100% dell’anticipo), di acconto su stato di avanzamento lavori e di saldo finale. Per i contributi superiori a 150.000 € scatta la verifica antimafia.
Gli impegni dopo l’ammissione: cosa devi garantire
Ottenere il contributo è solo l’inizio. La concessione porta con sé una serie di impegni che vanno mantenuti, alcuni per anni, e il loro mancato rispetto può far scattare riduzioni o la revoca dell’aiuto. Vale la pena conoscerli prima di firmare.
L’impegno più rilevante è la stabilità dell’operazione: l’investimento finanziato va mantenuto per almeno cinque anni dall’erogazione del saldo. In questo periodo non puoi cessare l’attività né trasferirla fuori dalla Regione Puglia, e non puoi cedere gli impianti in modo da ottenere un vantaggio indebito. Prima ancora di avviare le spese serve poi l’apertura di un conto corrente dedicato, intestato al beneficiario, su cui far transitare tutte le risorse dell’operazione — contributo pubblico e cofinanziamento privato.
Sul fronte amministrativo, ogni pagamento deve rispettare le regole di tracciabilità (bonifico, Ri.Ba., assegno circolare non trasferibile, F24, bollettino postale) e ogni giustificativo deve riportare il Codice Unico di Progetto. C’è infine un vincolo che pochi considerano in fase di domanda: il mantenimento del punteggio. Il beneficiario deve conservare, per tutta la realizzazione e il periodo di stabilità, un punteggio non inferiore a quello minimo utile in graduatoria, anche in caso di varianti. Se in istruttoria il punteggio scende sotto la soglia, la domanda decade. Per chi lavora in zone interessate dalla Xylella, vale poi l’obbligo di rispettare le norme di contrasto al batterio.
Filiere di Puglia: cumulabilità con altre agevolazioni
È la domanda che ricevo più spesso: posso sommare questo contributo ad altri incentivi? La risposta corta è “dipende, ma con regole precise”. Vediamole.
Il principio base è il divieto di doppio finanziamento: le stesse identiche voci di spesa non possono essere coperte due volte da fondi pubblici. Una spesa già finanziata dal FEASR non può ricevere altri fondi dal bilancio dell’Unione Europea sulla medesima voce.
Il cumulo del sostegno con altri aiuti pubblici, invece, è ammesso — a condizione che l’importo totale cumulato non superi l’intensità massima di aiuto consentita per quel tipo di intervento dalla normativa europea e dal Piano Strategico della PAC.
| Combinazione | Cumulabile? | Condizioni |
|---|
| Stesse voci di spesa, altro fondo UE | ❌ No | Divieto di doppio finanziamento |
| Voci di spesa distinte, altro aiuto pubblico | ✅ Sì | Nel rispetto delle intensità massime di aiuto |
| Stesse voci, regime de minimis (prodotto finale non Allegato I) | ⚠️ Condizionato | Nel limite dei 300.000 € de minimis per impresa unica in 3 anni |
| Garanzie pubbliche sul finanziamento bancario (es. Fondo MCC) | ✅ Sì | Le garanzie non sono aiuto sulla spesa: utili anche per il punteggio P7 |
⚠️ Attenzione al de minimis. Se la trasformazione genera un prodotto finale fuori dall’Allegato I, l’aiuto entra nel plafond de minimis: prima di presentare la domanda verifica la visura sul Registro Nazionale Aiuti, perché altri contributi ricevuti nei tre anni precedenti riducono lo spazio disponibile entro i 300.000 €.
Errori da evitare e suggerimento finale
Dopo aver visto decine di progetti su strumenti analoghi, gli inciampi ricorrenti sono quasi sempre gli stessi. Te li elenco, così li eviti.
Il primo è sottovalutare la soglia minima dei 200.000 €: progetti più piccoli non sono ammissibili, punto. Il secondo è impostare la spesa senza rispettare la regola dei tre preventivi via SIAN o il Prezzario Puglia per le opere edili — e ritrovarsi voci tagliate in istruttoria. Il terzo, il più sottile, è arrivare alla scadenza senza la cantierabilità: senza i titoli abilitativi o almeno l’iter avviato, si perdono fino a 15 punti, spesso decisivi in una graduatoria così competitiva.
Il mio consiglio pratico? Tratta la costruzione del punteggio come parte integrante del progetto, non come un adempimento finale. Il comparto, le certificazioni già possedute, la delibera bancaria sulla quota privata, la localizzazione: sono leve che, messe insieme, fanno la differenza tra una domanda ammessa e una finanziata. E vanno costruite prima, non dopo.
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